bonus psicologo

– requisiti, come e quando fare domanda, come viene pagato –

Bonus Psicologo

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d. Bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo.

REQUISITI
La domanda può essere presentata dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residente in Italia;
– disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ), in corso di validità non superiore a 50mila euro.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” deve essere presentata all’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica.

COME FARE DOMANDA
La procedura per la presentazione della domanda per il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Per accedere alla procedura è necessario disporre delle credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie regionali/provinciali (nel caso di Trento e Bolzano) finali per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget di cui alla tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 (art. 5, comma 6, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022). Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE , dell’ordine di presentazione. L’INPS provvederà all’erogazione del beneficio nel limite di budget sopra indicato e, al raggiungimento di detto limite, non potranno essere finanziate ulteriori domande, fatta salva l’eventuale riassegnazione di risorse non utilizzate (art. 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022) o un eventuale successivo incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.

Il completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito messaggio.

COME VIENE PAGATA
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE così come di seguito riportato:

in caso di ISEE inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
in presenza di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.

ALTRE INFORMAZIONI
Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3.

Con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 – sono state emanate le disposizioni attuative dello stesso.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda per il “Contributo sessioni psicoterapia”, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido la domanda verrà considerata irricevibile.

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